Il 31 gennaio 2018 è entrata ufficialmente in vigore la L. n. 219 del 22.12.2017, sono state regolamentate le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), altrimenti conosciute anche come "testamento biologico" o "biotestamento".

In sintesi la succitata normativa sancisce che, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, ogni persona possa esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari (potendo nominare un proprio fiduciario), nonché il consenso oppure il rifiuto su:

1) accertamenti diagnostici
2) scelte terapeutiche
3) singoli trattamenti sanitari.

Le DAT, ai sensi dell’art. 4, commi 6, 7 ed 8 della citata norma, possono:
a)    essere consegnate dagli interessati all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Residenza, con registrazione del documento da parte dell’incaricato (previo riscontro dell’identità) all’interno di un elenco cronologico delle dichiarazione pervenute oppure all’interno di un apposito registro;
b)    formalizzate mediante scrittura privata autenticata, alla presenza di un pubblico ufficiale;
c)    essere sottoscritte mediante atto pubblico presso un notaio o presso un altro Pubblico Ufficiale ad attribuirgli fede pubblica nel luogo ove l’atto è formato.

 Le DAT possono essere revocate in qualsiasi momento.
Infine, possono esprimere le DAT le persone maggiorenni capaci di intendere e di volere.