Ai sensi dell’articolo 4, comma 13. della legge 11 gennaio 2018, n.3, oltre all’albo dei Tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli Assistenti sanitari, sono stati istituiti i seguenti albi professionali:
a) albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
c) albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
d) albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
e) albo della professione sanitaria di Dietista;
f) albo della professione sanitaria di Tecnico neurofisiopatologia;
g) albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia e cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
i) albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
j) albo della professione sanitaria di Logopedista;
k) albo della professione sanitaria di Podologo;
l) albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di Oftalmologia;
m) albo della professione sanitaria di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva;
n) albo della professione sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
o) albo della professione sanitaria di Terapista Occupazionale;
p) albo della professione sanitaria di Educatore Professionale;
q) albo della professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale, così come sancito dall’art. 1. comma 4 del Decreto Ministeriale del 13.03.2018, attuativo della legge n. 3/2018.
L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 43/2006 e ss.mm.ii.
La domanda di iscrizione deve essere presentata unicamente per via telematica accedendo al link https://iscrizioni.alboweb.net/
Pertanto, si invitano tutti i profili sanitari interessati a regolarizzare la propria posizione.
Si informa che la mancata iscrizione al corrispondente albo integra il reato di cui all’art.348 del c.p. “Abusivo esercizio di una professione”, oltre a produrre effetti giuridici sul rapporto di lavoro con questa Azienda.