ESENZIONE PER REDDITO

Sono esenti dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) di tutte le visite specialistiche e gli esami diagnostici:
(ai sensi delle leggi n. 724/1994 e n. 549/1995)

Bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all' anno precedente non superiore a euro 36.151,98.

Cittadini di età superiore ai 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all' anno precedente non superiore a euro 36.151,98.

Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;

Titolari di pensione al minimo e di età superiore a 60 anni e i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all' anno precedente, inferiore a euro 8.263,31 per i singoli; incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;

Disoccupato/a e loro familiari a carico (soggetti in cerca di prima occupazione, soggetti che hanno perduto un lavoro dipendente o autonomo e sono in cerca di una nuova occupazione ed iscritti alle liste di collocamento presso l'ufficio competente. Inoltre, sono ricompresi i soggetti che svolgono un'attività con reddito inferiore a quello minimo personale escluso da imposizioni fiscali) purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all' anno precedente, inferiore a euro 8.263,31 per persona singola; tale reddito va aumentato a euro 11.362,05 se vi è un coniuge, e di altri euro 516,46 per ogni figlio a carico.

Note esplicative:

– La composizione del nucleo familiare è quella risultante alla data del 31 dicembre dell' anno precedente. Per la determinazione del nucleo familiare si usa il criterio fiscale, per cui, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, sono da considerare a carico e pertanto esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, i familiari per i quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia, vale a dire quando non possiedano redditi propri di ammontare superiore a euro 2.500,00 al lordo degli oneri deducibili, i seguenti membri del nucleo familiare:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
– i figli minori di 18 anni
– i figli di età non superiore a 26 dediti agli studi o al tirocinio gratuito
– i figli permanentemente inabili al lavoro.
Si fa riferimento al reddito complessivo presunto dell' anno precedente, al lordo degli oneri deducibili e al netto dei contributi previdenziali obbligatori.

– Si considera disoccupato il cittadino di età superiore ai 14 anni che ha perso una precedente occupazione e che è iscritto alle liste di collocamento.
La condizione di disoccupazione deve risultare al momento della fruizione della prestazione.
Non ha rilievo la durata del periodo di disoccupazione.
Non è considerato disoccupato chi è in cerca di prima occupazione.

ESENZIONE PER PATOLOGIA

L' esenzione deve essere richiesta all' Azienda sanitaria locale di appartenenza, presentandola documentazione che attesti la presenza di una o più patologie tra quelle incluse nel D.M. 28.05.1999 n. 329 e successive modifiche.
(A questo proposito può essere utile consultare il sito http://www.salute.gov.it/esenzioniTicket)

ESENZIONE PER MALATTIE RARE

Il Decreto ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001 prevede il Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie.
Per i soggetti riconosciuti affetti da malattie rare è prevista l' esenzione per tutte le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti della patologia.
Per informazioni più approfondite consultare il sito: http://www.salute.gov.it/esenzioniTicket/esenzioniTicket.jsp

ESENZIONE PER INVALIDITA'

Ai sensi del Decreto ministeriale 1 febbraio 1991 e normative regionali in materia, sono previste esenzioni solo per le prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante.
Per informazioni è necessario rivolgersi all' Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

Inoltre:

ESENZIONI PER GRAVIDANZA

Sono escluse dalla partecipazione al costo sanitario, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, nei limiti dallo stesso indicati.

SCREENING ONCOLOGICO
Sono erogabili in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria alcune prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell' apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerosi del colon retto ed individua le fasce d' età e le cadenze temporali entro cui gli stessi accertamenti sono erogabili in regime di esenzione:
a) mammografia, ogni 2 anni a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni;
b) pap test, ogni 3 anni, a favore delle donne in età compresa fra 25 e 65 anni;
c) colonscopia, ogni 5 anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.

La Regione Piemonte garantisce la gratuità degli esami di screening (pap-test, mammografia e screening del colon retto) effettuati all' interno del programma "Prevenzione Serena".

Nota bene

Non è più possibile accedere all'esenzione del ticket per visite o esami con una semplice autocertificazione sul reddito. E’ necessario essere in possesso del modulo di esenzione dal ticket.
Il paziente che non ha ricevuto il modulo di esenzione deve rivolgersi all'ufficio ASL di competenza.

Circolare proroga esenzione per reddito